Gli oneri deducibili vanno a diminuire l’imponibile prima di assoggettarlo all’imposta.
Gli oneri detraibili vanno a diminuire l’imposta lorda già calcolata.


Le spese di pubblicità sono disciplinate, sotto il profilo fiscale, nell’art.108 del TUIR, insieme alle spese di propaganda . Accanto a tali spese la norma fiscale prevede anche una specifica disciplina per quanto concerne le spese di rappresentanza.

Le spese di pubblicità e propaganda sono interamente deducibili. Tali spese possono essere trattate con due criteri alternativi:

  • possono essere dedotte per intero nell’esercizio in cui sono sostenute;

  • possono essere dedotte in più esercizi in quote costanti in un periodo massimo di cinque esercizi. Quindi se l’impresa opta per questo criterio la quota da imputare a ciascun esercizio può essere scelta liberamente purché si rispettino due criteri:

    • calcolo di quote costanti;
    • periodo  massimo di ammortamento: 5 esercizi.

Le alternative che si presentano all’impresa sono sintetizzate nella tabella che segue:

anno

anno

anno

anno

anno

Totale

ammortizzato

1° ipotesi

100%

100%

2° ipotesi

50%

50%

100%

3° ipotesi

33%

33%

33%

100%

4° ipotesi

25%

25%

25%

25%

100%

5° ipotesi

20%

20%

20%

20%

20%

100%

Anche per le spese di pubblicità vale la regola che nel caso siano sostenute da imprese di nuova costituzione esse sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

References





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