
Gli oneri deducibili vanno a diminuire l’imponibile prima di assoggettarlo all’imposta.
Gli oneri detraibili vanno a diminuire l’imposta lorda già calcolata.
Le spese di pubblicità sono disciplinate, sotto il profilo fiscale, nell’art.108 del TUIR, insieme alle spese di propaganda . Accanto a tali spese la norma fiscale prevede anche una specifica disciplina per quanto concerne le spese di rappresentanza.
Le spese di pubblicità e propaganda sono interamente deducibili. Tali spese possono essere trattate con due criteri alternativi:
Le alternative che si presentano all’impresa sono sintetizzate nella tabella che segue:
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1° anno |
2° anno |
3° anno |
4° anno |
5° anno |
Totale ammortizzato |
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1° ipotesi |
100% |
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100% |
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2° ipotesi |
50% |
50% |
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100% |
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3° ipotesi |
33% |
33% |
33% |
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100% |
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4° ipotesi |
25% |
25% |
25% |
25% |
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100% |
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5° ipotesi |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
100% |
Anche per le spese di pubblicità vale la regola che nel caso siano sostenute da imprese di nuova costituzione esse sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.